Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Art. 3 – Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (il “Regolamento”) definisce i rischi di sostenibilità come gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore degli investimenti cui afferiscono.
PM & Partners SGR S.p.A. (la “SGR”) circoscrive l’universo investibile escludendo la possibilità di investire in settori economici individuati in conformità a diffuse prassi di mercato, ispirate a un insieme di considerazioni tra cui la volontà di prevenire l’esposizione ai rischi di sostenibilità che afferiscono a una parte di essi. Inoltre, nella fase preliminare, la SGR svolge un’analisi approfondita dell’opportunità di investimento, anche attraverso incontri con il management della società target, volta alla definizione di un preliminary memorandum, in cui sono riepilogati rischi, opportunità e aree critiche, anche con riferimento ai rischi di sostenibilità. Tale valutazione costituisce la base per la decisione del team di investimento sulla continuazione del processo. La prosecuzione del processo prevede, per ciascuna opportunità di investimento, lo svolgimento di una due diligence, in collaborazione con terze parti specializzate, che approfondisce le aree critiche precedentemente individuate e che verte su ambiti finanziari e su ambiti attinenti ai rischi di sostenibilità. Rispetto a questi ultimi la SGR svolge un’analisi di materialità che consente di individuare gli aspetti ambientali, sociali e di governance rilevanti per la società target e valuta la corretta gestione degli stessi (ad esempio presidi organizzativi, strategie, obiettivi, ecc.). Sulla base di tale valutazione vengono definite azioni correttive su eventuali carenze identificate. I risultati delle attività svolte vengono inclusi nel memorandum utilizzato per le decisioni di investimento.
In qualità di investitore di maggioranza o di minoranza qualificata, la SGR adotta meccanismi e sistemi di governance appropriati che consentono un regolare monitoraggio, tra l’altro, delle performance finanziarie delle partecipate in portafoglio e della gestione degli specifici rischi di sostenibilità identificati in fase di selezione del relativo investimento.
Inoltre, ove necessario od opportuno, la SGR attiva un dialogo costruttivo con gli organi di governo delle partecipate ed esercita il potere decisionale al fine di influenzare positivamente la gestione dei rischi di sostenibilità nella società in portafoglio.

Data di pubblicazione: 10 marzo 2021

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

La SGR attualmente non prende in considerazione, nel senso previsto dall’art. 4, comma 1 lettera b) del Regolamento, i principal advers impacts (i “PAI”), ovvero gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. La SGR, infatti, non ritiene di essere attualmente nelle condizioni di poter raccogliere dalle società in portafoglio informazioni e dati esaustivi e sufficienti per effettuare la disclosure secondo il modello di dichiarazione dei PAI di cui all’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (gli “RTS”).
La SGR valuta tuttavia le esternalità negative della propria attività d’investimento attraverso (i) un negative screening atto ad escludere investimenti in imprese che presentano caratteristiche incompatibili con l’approccio di Investimento Responsabile della SGR, (ii) attività di due diligence estese anche all’ambito ESG e (iii) il monitoraggio periodico, durante l’holding period, delle performance e degli impatti ESG del portafoglio di investimenti.
La SGR si riserva di valutare nuovamente la propria posizione e, qualora decida di prendere in considerazione i PAI conformemente all’art. 4, comma 1 lettera a) del Regolamento e secondo le modalità previste dagli RTS, provvederà ad aggiornare il sito web in modo conseguente.

Data di pubblicazione: 10 marzo 2021
Data 1° aggiornamento: 8 marzo 2023

Art. 5 – Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità

La SGR è tenuta ad adottare sane e prudenti politiche di remunerazione e incentivazione che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e con i regolamenti dei fondi che gestisce. In applicazione di tale principio, le politiche di remunerazione della SGR non incoraggiano l’assunzione di rischi di sostenibilità. In particolare, la valutazione dei risultati presi in considerazione dalla SGR ai fini dell’attribuzione della remunerazione variabile è effettuata al netto degli eventuali impatti negativi derivanti – ex ante o ex post – dai rischi di sostenibilità assunti.

Data di pubblicazione: 10 marzo 2021